Lo Statuto


  • TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE E SEDE

    Art. 1 (Denominazione e sede)
    1. E’ costituita l’Associazione “UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI”, di seguito detta Associazione. La sede sociale è in Palazzo Carignano di Torino, via Cesare Battisti n. 4b.2. L’Associazione ha durata illimitata.

    Art. 2 (Costituzione)
    1. L’Associazione:
    – persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale;
    – svolge la sua attività sulla base del lavoro volontario e non retribuito dei soci negli organi di governo e nelle attività di programmazione delle iniziative;
    – svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
    – non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
    – impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

    Art. 3 (Attività e scopi)

    1. L’Unione culturale Franco Antonicelli è una Associazione senza scopi di lucro che ha la finalità di contribuire alla diffusione della cultura ed alla conoscenza dei movimenti culturali italiani e stranieri, rivolgendosi soprattutto ai giovani ed ai lavoratori.

    2. L’Associazione assume come proprio riferimento politico e culturale il valore della democrazia, l’eredità derivata dall’antifascismo e dalla Resistenza nonché la tradizione maturata nel mondo del lavoro e nel movimento operaio.

    3. L’Associazione raggiunge i propri scopi attraverso:
    – la promozione e l’organizzazione di dibattiti, mostre artistiche, esibizioni, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, concerti;
    – la promozione e l’organizzazione di seminari di studio, convegni ed altri eventi scientifici e culturali;
    – la promozione e l’organizzazione di concorsi a premi di carattere culturale, con particolare riferimento ai giovani;
    – la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’archivio, della biblioteca e dell’audioteca sociale, anche attraverso la loro fruizione pubblica;
    – l’attività editoriale e la pubblicazione di periodici;
    – la promozione e l’organizzazione di lezioni e corsi per cittadini, studenti, operatori pubblici, lavoratori in genere;
    – la promozione e l’organizzazione di ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, svolta direttamente dall’Associazione o da questa affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, nelle materie istituzionali dell’ente;
    – ogni altra iniziativa rivolta a raggiungere gli scopi sociali di cui al primo comma del presente articolo.

    4. L’Associazione è soggetta al divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e svolge le attività di cui si è detto nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.


  • TITOLO SECONDO - GESTIONE ECONOMICA

    Art. 4 (Risorse economiche)

    1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    – quote associative e contributi dei soci;
    – contributi dei privati;
    – contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
    – contributi di organismi internazionali;
    – donazioni e lasciti testamentari;
    – introiti derivanti da convenzioni;
    – introiti derivanti da attività che utilizzano mezzi e capacità scientifiche e culturali disponibili in associazione, anche attraverso la loro fruizione da parte da terzi;
    – rendite da bene mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

    2. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Comitato Direttivo.

    3. La gestione contabile e amministrativa è affidata ad un segretario amministrativo, il quale collabora strettamente con il Presidente e partecipa alle riunioni del Comitato direttivo in qualità di consulente, senza diritto di voto.

    4. Ogni operazione finanziaria è disposta con due firme congiunte, una del Presidente e una di un Vicepresidente.

    5. Con delibera annuale del Comitato direttivo, per lo svolgimento della ordinaria amministrazione e quindi per le sole spese correnti, il Segretario amministrativo ha delega sino ad un ammontare indicato nella delibera stessa. per finanziare le sue attività;

    Art. 5 (Esercizio finanziario)

    1. L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

    2. L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

    3. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Presidente in collaborazione con il Segretario amministrativo entro il terzo mese dell’esercizio annuale. Esso viene discusso ed eventualmente emendato dal Comitato Direttivo.

    4. In concomitanza con il bilancio consuntivo e con le stesse modalità, viene redatto il bilancio preventivo del nuovo esercizio.

    5. Entrambi i documenti, insieme alle relazioni sulle attività, vengono presentati per l’approvazione all’Assemblea entro il mese successivo.

  • TITOLO TERZO - MODALITA' DI ADESIONE

    Art. 6 (Soci)

    1. Sono soci tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta al Presidente e la cui domanda viene valutata dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo deve esprimersi nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda.

    2. Nella domanda di adesione, appogiatta da due soci, l’aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve il presente Statuto e, in particolare, sottoscrive l’articolo 3, commi 1 e 2. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Comitato Direttivo.

    3. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
    – dimissioni volontarie;
    – non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    – esclusione sancita dall’Assemblea per gravi e comprovati motivi.

    4. La quota associativa è fissata dall’Assemblea e va pagata secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita e non è rivalutabile.

    5. Ferma restando la decadenza prevista dal comma 3, i soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea. Non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali fino a quando perdura la morosità.

    6. L’adesione comporta per l’Associato di maggior età il diritto di voto nella Assemblea per l’approvazione delle delibere, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Asssociazione.

    7. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

    Art.7 (Organi)

    1. Sono organi dell’Associazione:

    – l’Assemblea dei soci;
    – il Presidente e i due Vicepresidenti;
    – il Comitato Direttivo;
    – il Collegio dei Revisori dei conti;

    2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese o diversa decisione che, in situazioni particolari, sia adottata dall’Assemblea dei soci.3. La funzione di Segretario amministrativo è incompatibile con qualunque carica sociale.

    Art.8 (Assemblea dei Soci)

    1. L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota di associazione.

    2. Si riunisce, con doppia convocazione, nella sede sociale almeno due volte all’anno: una per la definizione del programma annuale delle attività ed una per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonchè e per la valutazione dell’attività dell’anno precedente.

    3. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano necessario. Inoltre, l’Assemblea si riunisce entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta – quando ne venga fatta la richiesta – quando ne venga fatta motivata richiesta da parte di almeno un decimo dei soci.

    4. Il Collegio dei revisori dei conti deve convocare l’Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte del Presidente (Articolo 2406 del Codice Civile).

    5. La convocazione dell’Assemblea, compiuta dal Presidente, deve contenere l’ordine del giorno ed avere forma scritta (a mezzo fax, lettera, lettera racomandata o telegramma). Essa deve essere spedita almeno dieci giorni prima della riunione.

    6. Il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione dei revisori dei conti, la valutazione consuntiva della attività dell’anno precedente, la proposta del programma annuale delle attività e – quando sussistano – i programmi dei candidati alla Presidenza, devono essere depositati presso la sede dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni precedenti l’Assemblea. I soci possono prenderne visione.

    7. Alle riunioni dell’Assemblea, ogni socio può essere portatore di una delega di un altro socio. Le deleghe non sono utilizzabili nei casi in cui siano in discussione questioni riguardanti singoli soci.

    8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano per età presente alla riunione.

    9. L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

  • TITOLO QUARTO - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

    Art. 9 (Compiti dell’Assemblea)

    1. L’Assemblea è chiamata a deliberare:

    – l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
    – gli indirizzi e le linee generali del programma annuale delle attività dell’Assiciazione;
    – la nomina del Presidente e dei due vicepresidenti;
    – la nomina dei componenti del Comitato Direttivo;
    – la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;
    – l’entità della quota associativa ;
    – gli eventuali contributi a carico dei soci;
    – le modifiche dello statuto;
    – la revoca del Presidente;
    – la revoca di uno o due di entrambi i vicepresidenti;
    – l’esclusione di soci per gravi e comprovati motivi;
    – lo scioglimento dell’Associazione;

    Art. 10 (Presidente)

    1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra i soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato.

    2. In occasione della riunione dell’Assemblea convocata per l’elezione, ciascun candidato alla presidenza è tenuto a presentare il programma che intende attuare durante il suo mandato, depositandone copia presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’Assemblea.

    3. L’Assemblea, a maggioranza, può revocare il mandato del Presidente e di uno o di entrambi i Vicepresidenti.

    4. Il Presidente decade dalla carica se non ottempera a quanto disposto nell’articolo 8 in merito alla convocazione dell’Assemblea.

    Art. 11 (Compiti del Presidente)

    1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

    2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

    3. In particolare, il Presidente:
    – predispone le relazione sulle attività svolte nell’anno precedente ed il programma della attività dell’anno in corso;
    – predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, con l’ausilio del Segretario Amministrativo;
    – cura l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
    – controlla lo svolgimento della gestione ordinaria dell’Associazione;
    – assume la responsabilità della gestione del personale necessario per la vita dell’Associazione;
    – è garante della tenuta e del aggiornamento del registro dei soci;
    – è garante della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

    4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente più anziano per età.
    Il fatto che il Vicepresidente agisce in nome e in rappresentanza della Associazione, attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

    Art. 12 (Vicepresidenti)

    1. I Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea a maggioranza contestualmente al Presidente e durano in carica tre anni.

    2. Il compito dei Vicepresidenti è coadiuvare il Presidente in tutte le sue attività.

    3. In particolare, il Presidente, informandone il Comitato direttivo, può delegare, disgiuntamente, ai vicepresidenti una o più delle sue funzioni, secondo le esigenze.

    Art. 13 (Comitato Direttivo)

    Il Comitato Direttivo è, nominato dall’Assemblea, è costituito complessivamente da sette a diciannove componenti, in conformità con quanto decide l’Assemblea, comunque in numero dispari.Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente e i due Vicepresidenti fanno parte del Comitato Direttivo.

    2. I componenti del Comitato Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alla riunione del Comitato stesso.

    3. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano per età presente alla riunione.

    4. Il Comitato Direttivo si riunisce di norma mensilmente mediante convocazione scritta del presidente (a mezzo fax, lettera, lettera raccomandata o telegramma) contenente l’ordine del giorno e inviata almeno una settimana prima di ciascuna riunione.

    5. Inoltre, il Comitato Direttivo si riunisce su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso, il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Direttivo entro 15 giorni dalla richiesta.

    6. Alle riunioni del Comitato Direttivo, partecipa, in qualità di consulente, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo. Il Segretario redige il verbale delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

    7. Il Comitato Direttivo può prevedere la costituzione informale di gruppi di lavoro, aperti a tutti i soci, per sviluppare l’attività dell’Associazione nei vari settori disciplinari. Ciascun gruppo individua fra i suoi componenti un coordinatore che riferisce sul lavoro del gruppo al Comitato Direttivo ed al Presidente.

    8. Il Comitato Direttivo può delegare ai singoli componenti del Direttivo una o più delle sue funzioni, secondo le esigenze.

    Art. 14 (Compiti del Comitato direttivo)

    1. Il Comitato direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e definisce il programma annuale delle attività sulla base degli indirizzi generali indicati dall’Assemblea dei Soci.
    2. In particolare, il Comitato direttivo è chiamato a:

    – valutare il consuntivo delle attività dell’anno precedente;
    – elaborare il programma delle attività dell’anno successivo, sulla base delle linee proposte dall’Assemblea dei Soci;
    – valutare ed eventualmente emendare i bilanci consuntivo e di previsione proposti dal Presidente;
    – valutare ed eventualmente accettare le domande di ingresso di nuovi soci come previsto dall’articolo 6, comma 1;
    – definire le modalità di pagamento della quota sociale dovuta dai soci, distinguendo la quota ordinaria da quella per i giovani fino a venticinque anni;
    – deliberare un riconoscimento speciale a persone ed Enti che si siano resi benemeriti nei confronti dell’Associazione;
    – deliberare l’assunzione del segretario amministrativo e di altro eventuale personale nonchè la sua retribuzione;
    – convocare in via straordinaria l’Assemblea dei Soci;

    Art. 15 (Collegio dei Revisori dei conti)

    1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno di essi partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

    2. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.

    3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

    4. Il Collegio agisce di propria iniziativa, con l’obbligo di riunirsi almeno ogni tre mesi e su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Esso redige processo verbale delle proprie riunioni.

    5. Il Collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta e firmata depositata presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea.

  • TITOLO QUINTO - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

    Art.16 (Scioglimento)

    1. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolverà il patrimonio della organizzazione, sentito l’organismo di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art. 17 (Norma di rinvio)

    1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


STATUTO

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