STATUTO
Art. 1 – (Denominazione e Sede)
- È costituita l’Associazione “Unione Culturale Franco Antonicelli ETS”, già “Unione Culturale Franco Antonicelli”.
La sede sociale è in Palazzo Carignano di Torino, via Cesare Battisti 4b. La sede potrà essere trasferita all’interno del medesimo Comune con semplice delibera del Comitato Direttivo.
- L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – (Costituzione)
- L’Associazione:
– svolge la sua attività sulla base del lavoro volontario e non retribuito delle persone associate negli organi di governo e nelle attività di programmazione delle iniziative;
– non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
– impegna il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 3 – (Attività e scopi)
- L’Unione Culturale Franco Antonicelli ETS è un’Associazione che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS):
– educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell’art. 5 del CTS);
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) dell’art. 5 del CTS);
– attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) dell’art. 5 del CTS);
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w) dell’art. 5 del CTS).
- In particolare l’Associazione ha la finalità di contribuire alla diffusione della cultura e alla conoscenza dei movimenti culturali italiani e stranieri, rivolgendosi soprattutto alle persone giovani e alle persone che lavorano.
- L’Associazione assume come proprio riferimento politico e culturale i valori della democrazia, l’eredità derivata dall’antifascismo e dalla Resistenza, la Costituzione repubblicana nonché la tradizione maturata nel mondo del lavoro e del movimento operaio.
- In particolare l’Associazione raggiunge i propri scopi attraverso:
– la promozione e l’organizzazione di dibattiti, mostre, esibizioni, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, concerti;
– la promozione e l’organizzazione di seminari di studio, convegni ed altri eventi scientifici e culturali;
– la promozione e l’organizzazione di concorsi a premi di carattere culturale, con particolare riferimento alle persone giovani;
– la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’archivio, della biblioteca e dell’audioteca sociale, anche attraverso la loro fruizione pubblica;
– l’attività editoriale;
– la promozione e l’organizzazione di lezioni e corsi per la cittadinanza, le persone che studiano e quelle che lavorano;
– la promozione e l’organizzazione di ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, svolte direttamente dall’Associazione o da questa affidate a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente, nelle materie istituzionali dell’ente;
– ogni altra iniziativa rivolta a raggiungere gli scopi sociali di cui al primo comma del presente articolo.
- L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto all’art. 6 del suddetto CTS.
- L’Associazione potrà anche realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazione e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegandone risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del CTS.
Art. 4 (Risorse economiche)
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi delle persone associate;
– contributi di persone private;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– introiti derivanti da convenzioni;
– introiti derivanti da attività che utilizzano mezzi e capacità scientifiche e culturali disponibili in associazione, anche attraverso la loro fruizione da parte di terzi;
– rendite da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
- I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Comitato Direttivo.
- La gestione contabile e amministrativa è affidata ai/alle Vicepresidenti.
- Con delibera annuale del Comitato Direttivo, per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, i/le Vicepresidenti hanno delega disgiunta sino a un ammontare indicato nella delibera stessa.
- Ogni operazione finanziaria superiore all’importo definito dalla delibera di cui al comma 4 è disposta con due firme congiunte, del/la Presidente e di un/a Vicepresidente oppure di un/a Vicepresidente delegato/a dal/la Presidente e del/la secondo/a Vicepresidente.
Art. 5 (Esercizio finanziario)
- L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.
- L’Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, anche nella forma di rendiconto finanziario per cassa, in caso di entrate inferiori ai limiti di legge, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 3 comma 5 del presente Statuto.
- Il bilancio consuntivo viene predisposto dal/la Presidente e dai/dalle Vicepresidenti entro il terzo mese dell’esercizio annuale. Esso viene discusso ed eventualmente emendato dal Comitato Direttivo.
- In concomitanza con il bilancio consuntivo e con le stesse modalità, viene redatto il bilancio preventivo del nuovo esercizio.
- Entrambi i documenti, insieme alle relazioni sulle attività, vengono presentati per l’approvazione all’Assemblea entro il mese successivo.
Art. 6 (Persone Associate)
- Sono associate tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta al/la Presidente e la cui domanda viene approvata a maggioranza dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo deve esprimersi nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda.
- Nella domanda di adesione, appoggiata da una persona già associata, l’aspirante Associato/a deve dichiarare di accettare senza riserve il presente Statuto e, in particolare, accettare l’articolo 3. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Comitato Direttivo.
- Il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli/lle interessati/e. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.
- Le persone associate cessano di appartenere all’Associazione per:
– dimissioni volontarie;
– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
– esclusione sancita dall’Assemblea per gravi e comprovati motivi.
- La quota associativa è fissata dall’Assemblea e va pagata secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita e non è rivalutabile.
- Ferma restando la decadenza prevista dal comma 4, le persone associate non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e non godono dell’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali fino a quando perdura la morosità.
- L’adesione comporta per la persona associata di maggiore età il diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione delle delibere, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni persona associata ha diritto a un voto.
- La persona associata ha diritto di esaminare i libri sociali dell’Associazione, previa richiesta scritta e motivata indirizzata al/la Presidente e al Comitato Direttivo.
Art. 7 (Organi)
- Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il/la Presidente e due Vicepresidenti;
– il Comitato Direttivo;
– il/la Revisore dei Conti (nei casi previsti all’art. 15 comma 1 del presente Statuto).
- Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese o diversa decisione che, in situazioni particolari, sia adottata dall’Assemblea.
Art. 8 (Assemblea)
- L’Assemblea è costituita dalle persone associate in regola con il pagamento della quota di associazione.
- L’Assemblea si riunisce, con doppia convocazione, nella sede sociale almeno due volte l’anno: una per la definizione del programma annuale delle attività e una per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché per la valutazione dell’attività dell’anno precedente.
- L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il/la Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano necessario. Inoltre, l’Assemblea si riunisce – entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta – quando ne venga fatta motivata richiesta da parte di almeno un decimo delle persone associate.
- La convocazione dell’Assemblea, a cura del/la Presidente, avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento. Essa deve essere spedita almeno dieci giorni prima della riunione.
- L’intervento alle riunioni dell’Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del partecipante e nel rispetto delle altre norme in materia.
- Il bilancio consuntivo e preventivo, la valutazione consuntiva delle attività dell’anno precedente, la proposta del programma annuale delle attività e – quando sussistano – i programmi delle persone candidate alla Presidenza, devono essere depositati presso la sede dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni precedenti l’Assemblea. Le persone associate possono prenderne visione.
- Alle riunioni dell’Assemblea, ogni persona associata può essere portatrice di due deleghe di altre persone associate.
- L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente oppure, in caso di suo impedimento, dal/la Vicepresidente più anziano/a per età presente alla riunione.
- L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
- L’Assemblea affida il compito di verbalizzare le riunioni a un/a componente che assume le funzioni di segretario e che sottoscrive, unitamente al/la Presidente, il relativo verbale.
Art. 9 (Compiti dell’Assemblea)
- L’Assemblea:
- a) nomina e revoca il/la Presidente, i/le Vicepresidenti, gli/le altri/e componenti del Comitato Direttivo, il/la Revisore dei Conti;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera su ricorso contro eventuali deliberazioni di rigetto sulle domande di ammissione e delibera sull’esclusione delle persone associate per gravi e comprovati motivi;
- e) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- f) delibera l’entità della quota associativa;
- g) delibera gli indirizzi e le linee generali del programma annuale delle attività dell’Associazione, su proposta del Comitato Direttivo;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
Art. 10 (Presidente)
- Il/la Presidente è eletto/a dall’Assemblea fra le persone associate. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per un solo mandato.
- In occasione della riunione dell’Assemblea convocata per l’elezione, ciascuna persona candidata alla presidenza è tenuta a presentare il programma che intende attuare durante il suo mandato, depositandone copia presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’Assemblea.
- L’Assemblea, a maggioranza, può revocare il mandato del/la Presidente e dei/delle Vicepresidenti.
- Il/la Presidente decade dalla carica se non ottempera a quanto disposto nell’articolo 8 in merito alla convocazione dell’Assemblea.
Art. 11 (Compiti del/la Presidente)
- Il/la Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- Il/la Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
- All’atto dell’elezione il/la Presidente propone all’Assemblea i/le Vicepresidenti e gli/le altri/e componenti del Comitato Direttivo.
- In particolare, il/la Presidente:
- a) predispone la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente e il programma delle attività dell’anno in corso;
- b) predispone, unitamente al/le Vicepresidenti, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- c) cura l’esecuzione delle indicazioni proposte dal Comitato Direttivo e approvate dall’Assemblea;
- d) controlla lo svolgimento della gestione ordinaria dell’Associazione;
- e) assume la responsabilità della gestione del personale necessario per la vita dell’Associazione;
- f) è garante della tenuta e dell’aggiornamento del registro delle persone associate;
- g) è garante della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
- In caso di assenza o impedimento del/la Presidente, le sue funzioni sono svolte dal/la Vicepresidente più anziano/a per età. Il fatto che il/la Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza della Associazione, attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del/la Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.
Art. 12 (Vicepresidenti)
- I/le due Vicepresidenti sono eletti/e dall’Assemblea a maggioranza contestualmente al/la Presidente e durano in carica tre esercizi.
- Il compito dei/delle Vicepresidenti è coadiuvare il/la Presidente in tutte le sue attività e rappresentarlo/a in caso di impedimento.
- In particolare, il /la Presidente, informandone il Comitato Direttivo, può delegare, disgiuntamente, ai/alle Vicepresidenti una o più delle sue funzioni, secondo le esigenze.
Art. 13 (Comitato Direttivo)
- Il Comitato Direttivo è nominato dall’Assemblea, su proposta del/la Presidente, è costituito complessivamente da sette a diciannove componenti, in conformità con quanto decide l’Assemblea, comunque in numero dispari. I/le componenti il Comitato Direttivo durano in carica tre esercizi e sono confermabili. Il/la Presidente e i/le Vicepresidenti fanno parte del Comitato Direttivo.
- I/le componenti del Comitato Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alla riunione del Comitato stesso.
- Il Comitato Direttivo è presieduto dal/la Presidente, oppure, in sua assenza, dal/la Vicepresidente più anziano/a per età presente alla riunione.
- Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi mediante convocazione scritta del/la Presidente inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’ordine del giorno e inviata almeno una settimana prima di ciascuna riunione.
- Inoltre, il Comitato Direttivo si riunisce su richiesta scritta di almeno un terzo dei/delle componenti; in questo caso, il/la Presidente è tenuto/a a convocare il Comitato Direttivo entro 15 giorni dalla richiesta.
- Il Comitato Direttivo affida il compito di verbalizzare le riunioni a un/a componente che assume le funzioni di segretario e che sottoscrive, unitamente al/la Presidente, il relativo verbale.
- L’intervento alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del partecipante e nel rispetto delle altre norme in materia.
- Il Comitato Direttivo può prevedere la costituzione informale di gruppi di lavoro, aperti a tutte le persone associate, per sviluppare l’attività dell’Associazione nei vari settori disciplinari. Ciascun gruppo individua fra i/le componenti un coordinatore o una coordinatrice che riferisce sul lavoro del gruppo al Comitato Direttivo e al/la Presidente.
- Il Comitato Direttivo può delegare a singole persone componenti il Direttivo una o più delle sue funzioni, secondo le esigenze.
Art. 14 (Compiti del Comitato Direttivo)
- Il Comitato Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e definisce il programma annuale delle attività sulla base degli indirizzi generali indicati dall’Assemblea dei Soci.
- In particolare, il Comitato Direttivo è chiamato a:
- a) valutare il consuntivo delle attività dell’anno precedente;
- b) elaborare il programma delle attività dell’anno successivo, da presentare all’Assemblea dei Soci;
- c) valutare ed eventualmente emendare i bilanci consuntivo e di previsione proposti dal/la Presidente e dai/lle Vicepresidenti;
- d) valutare ed eventualmente accettare le domande di ingresso di nuove persone associate come previsto dall’articolo 6, comma 1;
- e) definire le modalità di pagamento della quota sociale dovuta dalle persone associate;
- f) deliberare un riconoscimento speciale a persone ed enti che si siano resi benemeriti nei confronti dell’Associazione;
- g) deliberare l’assunzione di eventuale personale nonché la sua retribuzione;
- h) convocare in via straordinaria l’Assemblea.
Art. 15 (Revisore dei conti)
- Il/la Revisore dei conti è nominato/a dall’Assemblea, nei casi previsti dalla legge.
- Nei casi previsti, il/la Revisore dei conti è nominato/a dall’Assemblea tra i/le revisori legali iscritti/e nell’apposito registro.
Art. 16 (Compiti del/la Revisore)
- Il/la Revisore vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile.
- Il/la Revisore esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli artt. 3 e 4 del presente Statuto, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d. lsg. 3 luglio 2017.
- Il/la Revisore redige una relazione annuale che presenta all’Assemblea in occasione della discussione del bilancio.
Art.17 (Scioglimento)
- In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore determinati dall’Assemblea o, in mancanza di determinazione, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 18 (Norma di rinvio)
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Visto per inserzione.
Torino, nove marzo duemilaventitrè
F.ti: Daniela STEILA
MAURIZIO GALLO-ORSI – NOTAIO