Art. 9 (Compiti dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è chiamata a deliberare:
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l'approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo; |
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gli indirizzi e le linee generali del programma annuale delle attività dell'Assiciazione;
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la nomina del Presidente e dei due vicepresidenti;
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la nomina dei componenti del Comitato Direttivo;
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la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
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l'entità della quota associativa ;
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gli eventuali contributi a carico dei soci;
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le modifiche dello statuto;
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la revoca del Presidente;
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la revoca di uno o due di entrambi i vicepresidenti;
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l'esclusione di soci per gravi e comprovati motivi;
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lo sciioglimento dell'Associazione;
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Art. 10 (Presidente)
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea
fra i soci. Dura
in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato.
2. In
occasione
della riunione
dell'Assemblea convocata per l'elezione, ciascun candidato alla presidenza è tenuto a presentare il programma che intende attuare durante il suo mandato, depositandone copia presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.
3. L'Assemblea, a maggioranza, può revocare il mandato del Presidente e di uno o di entrambi i Vicepresidenti.
4. Il Presidente decade dalla carica se non ottempera a quanto disposto nell'articolo 8 in merito alla convocazione dell'Assemblea.
Art.
11 (Compiti del Presidente)
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti di terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.
3. In particolare, il Presidente:
- predispone le relazione sulle attività
svolte nell'anno precedente ed il programma della attività dell'anno in corso;
- predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, con l'ausilio del Segretario Amministrativo;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- controlla lo svolgimento della gestione ordinaria dell'Associazione;
- assume la responsabilità della gestione del personale necessario per la vita dell'Associazione;
- è garante della tenuta e del aggiornamento del registro dei soci;
- è garante della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,
le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente più anziano per età.
Il fatto che il Vicepresidente agisce in nome e in rappresentanza della Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.
Art. 12 (Vicepresidenti)
1. I Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea a maggioranza contestualmente al Presidente e durano in carica tre anni.
2. Il compito dei Vicepresidenti è coadiuvare il Presidente in tutte le sue attività.
3. In particolare, il Presidente, informandone il Comitato direttivo, può delegare, disgiuntamente, ai vicepresidenti una o più delle sue funzioni, secondo le esigenze.
Art. 13 (Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è, nominato dall'Assemblea, è costituito complessivamente da
sette a diciannove componenti, in conformità con quanto decide l'Assemblea, comunque in numero dispari.Essi durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente e i due Vicepresidenti fanno parte del Comitato Direttivo.
2. I componenti del Comitato Direttivo
decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alla riunione del Comitato stesso.
3. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano per età presente alla riunione.
4. Il Comitato Direttivo si riunisce di norma mensilmente mediante convocazione scritta del presidente (a mezzo fax, lettera, lettera raccomandata o telegramma) contenente l'ordine del giorno e inviata almeno una settimana prima di ciascuna riunione.
5. Inoltre, il Comitato Direttivo si riunisce su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso, il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Direttivo entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Alle riunioni del Comitato Direttivo è, partecipa, in qualità di consulente, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo. Il Segretario redige il verbale delle deliberazioni del Comitato Direttivo.
7. Il Comitato Direttivo può prevedere la costituzione informale di gruppi di lavoro, aperti a tutti i soci, per sviluppare l'attività dell'Associazione nei vari settori disciplinari. Ciascun gruppo individua fra i suoi componenti un coordinatore che riferisce sul lavoro del gruppo al Comitato Direttivo ed al Presidente.
8. Il Comitato Direttivo può delegare ai singoli componenti del Direttivo una o più delle sue funzioni, secondo le esigenze.
Art. 14 (Compiti del
Comitato direttivo)
1. Il Comitato direttivo è responsabile della
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
e definisce il programma annuale delle attività
sulla base degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea
dei Soci.
2. In particolare, il Comitato direttivo
è chiamato a:
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valutare il consuntivo delle attività dell'anno
precedente;
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elaborare il programma delle attività dell'anno
successivo, sulla base delle linee proposte
dall'Assemblea dei Soci;
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valutare ed eventualmente emendare i bilanci consuntivo e di previsione proposti dal Presidente;
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valutare ed eventualmente accettare le domande di ingresso
di nuovi soci come previsto dall'articolo 6, comma 1;
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definire le modalità di pagamento della quota sociale dovuta
dai soci, distinguendo
la quota ordinaria da
quella per i giovani fino a venticinque
anni;
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deliberare un riconoscimento speciale a persone ed Enti che si siano resi benemeriti nei confronti dell'Associazione;
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deliberare l'assunzione del segretario amministrativo e di altro eventuale personale nonchè la
sua retribuzione;
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convocare in via straordinaria l'Assemblea dei Soci;
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Art.
15 (Collegio dei Revisori dei conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno di essi partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.
2. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.
3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
4. Il Collegio agisce di propria iniziativa, con l'obbligo di riunirsi almeno ogni tre mesi e su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Esso redige processo verbale delle proprie riunioni.
5. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e firmata depositata presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.